Università di Trento
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Filosofia del Diritto

Applicando all'essenza del diritto, il principio di derivazione, noi l'abbiamo fecondata. Ne furono ingenerati tutti i diritti speciali degli umani individui, che esponemmo ordinatamente raccogliendoli sotto il titolo di Diritto individuale. Dobbiamo ora continuarci nello stesso lavoro di derivazione. Ci resta a vedere come s'ingenerano de' diritti nuovi mediante le società nelle quali gl'individui s'avvincolano; e, chiarita l'origine loro, a perscrutarne la natura, a investigarne l'intima connessione: ordinando cosi la seconda parte del Diritto derivato, che noi abbiamo promessa, e a cui abbiamo dato il titolo di Diritto sociale.
Se la prima parte del Diritto derivato, cioè l'individuale, è la più importante, perché contiene i primi stami di tutti i diritti speciali di ogni maniera, s'ell'è ricca di questioni sottili e malagevoli a definire, di cui le menti filosofiche sommamente si piacciono; non è tuttavia che in ogni pregio ella vinca l'altra parte ch'or ci resta a trattare. Il Diritto sociale riuscirà più ameno, crediamo noi, dell'individuale, per l'andamento più libero del ragionare; impegnerà più il comune degli uomini per un'utilità più palese; grandeggerà pe' più ampj interessi ch'egli regge e tutela; e dilettando il pensiero con certa sua novità, di cui è ancor suscettibile, benché da più di venti secoli meditato e svolto da migliaja di penne, diletterà poi l'animo maggiormente, che in esso ravviserà il principio della concordia fra gli uomini, della sociale virtù, dell'agiato vivere, d'ogni umano progresso.
Affine però di por modo alla distensione quasi infinita che ricever potrebbe la materia del sociale Diritto, il quale nella naturale sua ampiezza eccederebbe le forze nostre, e scoraggerebbe fors'anco con noi, que' benevoli che ci accompagnano nelle nostre meditazioni; affine altresì di dare un cotal filo conduttore al ragionamento, perché non si perda nelle vie tortuose dell'implicatissimo labirinto della giurisprudenza sociale; noi prima di ogn'altra cosa dobbiamo far quello, che d'altra parte siam sempre soliti a fare innanzi metterci nelle scientifiche trattazioni, e che la logica strettamente esige; dobbiamo cioè riconoscere il terreno, delineare i confini entro i quali vogliam tenerci, tracciarsi d'intorno la sfera precisa dell'argomento.
E a tal fine cominciamo dal vedere quali cose, come già trattate da altri o da noi, potremo ommettere senza sconcio di questa parte della Filosofia del Diritto; e quali ci sembrano al tutto necessarie a trattarsi. A fare cotesta scelta egli è uopo che rammentiamo gli effetti giuridici, che il fatto della società apporta alla condizione degli uomini; e, divisi questi effetti in due classi, determiniamo qual classe formi lo scopo del nostro lavoro, e quale ne rimanga esclusa.
In consociandosi fra di loro gli uomini, pongono un fatto nuovo, che muta grandemente il loro stato giuridico. (D.I. 1059).
Questo mutamento di stato giuridico pel fatto dell'associazione ha due parti bene distinte,
1° La prima consiste nella modificazione de' diritti, che già aveano precedentemente;
2° La seconda nell'acquisto di diritti e doveri nuovi, che a lor provengono dalla natura della società che stringono insieme (D. I. 1022).
Che poi i diritti degli uomini disassociati, trasportati nella società, si modifichino in varie guise, si può veder facilmente osservando,
1° Che sorge coll'associazione un nuovo soggetto di diritti, qual è la persona collettiva, alla quale possono spettare diritti della stessa natura di quelli che appartengono alla persona individuale (D. I. 1747-1652);
2° Che sorge una nuova relazione giuridica fra gl'individui ed essa persona collettiva, verso la quale i primi contraggono il dovere di usare de' diritti propri con tale moderazione, che non pregiudicando a sé stessi, né pur ad essa pregiudichino (D. L. 1649-1656);
3° Finalmente, che gl'individui, entrando in società, si spogliano non dirò io d'alcuno de' loro diritti, ma si d'una parte dell'esercizio de' medesimi, affidandola al governo della società, acciocché questo la maneggi in loro vece, a maggior profitto di tutti. Così, si ponga, egli accade del diritto di coazione, del cui esercizio, quasi interamente, sono sgravati gl'individui, e n'è incaricato il civile governo.
Or di queste modificazioni a cui i diritti individuali soggiacciono quando gli uomini s'associano non vogliamo noi parlare ex professo in questa Filosofia del Diritto sociale. Quei diritti, benché ricevano dalla società le accennate modificazioni, non cangiano però di natura, rimangono individuali, non diventano diritti sociali (1). Laonde noi già favellammo delle modificazioni, che i diritti individuali ricevono dal fatto della società, nel trattato del Diritto individuale (1018-1043, 791-843); nel quale considerammo i diritti individuali sì nella loro natura, e si in tutte le modificazioni accidentali a cui possono andar soggetti pe' varj fatti, che pongono gli uomini.
(1) Diritti sociali noi chiamiam quelli soli che ricevono il loro nascimento dalla società.
Così ci parve riuscirne il ragionamento più unito e compatto, senza l'inconveniente gravissimo di dover trattare in più luoghi divisa la stessa materia. Rimanendosi la mente raccolta, e tutt' intesa nella trattazione dell'argomento ch'ella prese a svolgere, s'appaga, e perfeziona i propri concepimenti, esanrendo la sua meditazione. E quanto non sarebbe all'opposto faticoso il tener fresche nella mente alcune squarciate doutrine intorno ai diritti individuali che si dessero nel trattato di questi, affine di raggiungere poi ad esse altre dottrine intorno agli stessi diritti che si dessero assai lontano nel trattato del Diritto sociale? Quanto questi spezzamenti incomodi e non punto necessarj del filo delle idee aggravano lo studio, e impediscono l'acquisto d'un sapere esatto, rattenendolo a lungo dal riuscire al suo esito desiderato, che è di vedere com'egli componga e maturi il frutto della giustizia e della felicità in sulla terra?
Per una somigliante ragione noi ommetteremo in questo trattatto del Diritto sociale, di parlare a parte de' diritti e de' doveri scambievoli delle società eguali in fra loro, i quali raccolti insieme convenientemente otterrebbero il nome di Diritto inter-sociale (1).
(1) Piacemi di chiamare inter-sociale questa parte del Diritto, perché con quest'appellazione generale s'esprime la scienza de' diritti e de' doveri di tutte le società uguali fra loro, qualunque elle sieno, e non delle sole società civili; rispetto alle quali una tal parte del Diritto suolchiamarsi da' moderni ora Diritto delle genti, ora Diritto pubblico esterno, ora Diritto inter-nazionale. Quest'ultima denominazione parmi più chiara ed esatta delle precedenti.
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